1. Il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio decreto, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante norme per l'attivazione del fondo rotativo istituito ai sensi dell'articolo 3 e,