Art. 4.
(Norme di attuazione).

      1. Il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio decreto, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante norme per l'attivazione del fondo rotativo istituito ai sensi dell'articolo 3 e,

 

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in particolare per garantire, attraverso il finanziamento da parte del medesimo fondo, l'ampliamento dell'offerta delle unità destinate ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica nonché per prevenire eventuali casi di occupazione abusiva delle medesime unità, apportando le necessarie modifiche alle relative procedure di rilascio esecutivo.